Obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL

LNRA

 

Articolo inserito il 10/04/2026

 

La riforma introdotta dal D.Lgs. 14/2019 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha modificato in modo significativo l’art. 2477 C.c., ridefinendo i casi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare un Organo di controllo [Collegio sindacale o sindaco unico] oppure un Revisore legale.

 

L’art. 379 del Codice della Crisi ha modificato l’art. 2477 c.c. che nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia necessaria quando la società:

 

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

 

  1. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

 

  1. ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:


- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (ULA).

 

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL è previsto al verificarsi di una di queste fattispecie suindicate e decorre dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022.

In mancanza la nomina sarà effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese, così come previsto dalla normativa vigente.

L’obbligo cessa quando per 3 esercizi consecutivi non viene superato alcun limite.

 

Il Codice della crisi ha modificato anche l’art. 2086 c.c., introducendo l’obbligo per gli amministratori di:

  • dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati;
  • rilevare tempestivamente la crisi d’impresa;
  • attivarsi per la conservazione della continuità aziendale.

 

 Alessio Nesi

Dottore Commercialista e Revisore Legale